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Fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione
Fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione

Fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione


Team Benfapp - 07/09/2020
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Se sei fornitore di Enti pubblici della regione Emilia-Romagna, potresti essere interessato all’articolo Forniture di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione dell’Emilia-Romagna. Altrimenti continua la lettura.

Dall’entrata in vigore della Legge 244 del 24 dicembre 2007 le fatture verso la Pubblica amministrazione possono essere emesse solo in formato elettronico previsto dal Sistema di Interscambio (art. 4, c. 1, DM 55/2013).

Sono tanti anni quindi che gli operatori economici, aziende e professionisti che erogano servizi per la Pubblica Amministrazione, si sono adeguati per l’emissione delle fatture attive, e la gestione delle relative notifiche.

Fino all’avvento dell’obbligo della fatturazione elettronica fra privati, dal 1/1/2019, molti operatori economici hanno scelto di demandare la gestione della fatturazione elettronica al proprio professionista contabile/fiscale, vista la mole di lavoro richiesto relativamente bassa. L’extra richiesto era tutto sommato sopportabile, paragonato alla semplificazione delle operazioni svolte in azienda.

Risulta invece che da tale data in poi la stragrande maggioranza di aziende e liberi professionisti abbia preferito internalizzare le operazioni di fatturazione elettronica, visto che il costo a fattura richiesto dal consulente è diventato importante se moltiplicato per il numero di fatture emesse.

Tante le soluzioni, come la nostra, che hanno mirato a semplificare il compito del piccolo imprenditore (non dotato di una soluzione gestionale interna) o del professionista nella compilazione del file XML da trasmettere al SdI, e nell’interpretazione delle notifiche che quest’ultimo invia. Gestori di aree di servizio, ristoranti, bar, come piccoli artigiani, avvocati, ingegneri ed architetti hanno così uno strumento unico per gestire la fatturazione B2B ( business to business , fra privati) e B2G (business to government, verso la PA).

In questo articolo focalizziamo alcune particolarità della fatturazione elettronica verso la PA : tutti gli Enti locali e le istituzioni pubbliche, compresi ospedali, scuole, forze armate e pubblica sicurezza, municipalizzate.

Indice

Numero d’ordine

Gli Enti del SSN accettano fatture solo se riportano la corretta indicazione dell’ordine a cui la fattura si riferisce. Precisamente in fattura bisogna riportare la cosiddetta tripletta di identificazione NSO, che consiste di:

  • Identificativo ordine: campo “Identificativo del documento” dell’Ordine NSO (numero d’ordine).
  • Data ordine: campo “Data documento” dell’Ordine NSO (data di emissione dell’ordine);
  • Endpoint ordine: campo “Endpoint Cliente” dell’Ordine NSO (identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine).
La Ragioneria Generale dello Stato ha messo a disposizione uno strumento online per estrarre la tripletta da un ordine in XML, da inserire nella fattura elettronica.

Il Codice Univoco Ufficio

Da non confondere col codice destinatario, di 7 caratteri, attribuito dal SdI al canale telematico di un’azienda, ha di fatto lo stesso ruolo, cioè quello di identificare l’indirizzo telematico di una PA a cui vengono recapitate le fatture.

La differenza sta nella lunghezza, 6 caratteri alfanumerici, indispensabili perché le fatture giungano a destinazione. Fortunatamente se non si conosce il CUU, è possibile effettuare una ricerca sull’IPA, che è l'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Differentemente da quanto avviene per le aziende, ad un ente pubblico possono essere associati più codici univoci, che individuano i diversi uffici che fanno parte della stessa amministrazione pubblica. È bene quindi accertarsene, per evitare che la fattura venga rifiutata.

CIG e CUP

Il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto) sono dei codici da riportare nelle fatture elettroniche emesse verso le PA ai fini della tracciabilità dei pagamenti, secondo l’art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il CIG è un codice che identifica un appalto.

Il CUP è un codice che identifica un progetto d’investimento pubblico.

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP (quest’ultimo ove previsto). Quindi, sebbene non siano obbligatori, le fatture devono necessariamente contenere CIG e CUP. Ci sono alcuni casi di esclusione, ma in generale la regola è che, se le fatture non conterranno questi elementi, la PA non potrà pagarle. L’obiettivo è di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti. Quindi le fatture senza CIG/CUP passano la validazione dello SdI di Sogei e risulteranno emesse, ma poi le PA potrebbero non procedere al pagamento e trasmettere una notifica di scarto (vedi sotto).

Split payment

Split Payment (o Scissione dei Pagamenti) letteralmente vuol dire dividere in 2 il pagamento: quando viene emessa una fattura di vendita di beni o servizi, il cliente pagherà soltanto l’importo imponibile mentre l’iva la verserà direttamente al posto nostro all’erario e la fattura verrà considerata saldata totalmente.

Da notare che non solo le PPAA sono soggetti destinatari dello Split Payment, ma ogni anno fiscale viene definito un elenco dal Ministero dell’Economia.

Notifiche inviate dal Sistema di Interscambio

Di seguito, l’elenco di notifiche inviate dal SdI sulle fatture emesse per la PA.

  • Ricevuta di consegna: Certifica la consegna del file della fattura al destinatario.
  • Notifica di scarto: Segnala che il file non ha superato i controlli.
  • Notifica mancata consegna: : Segnala che il file è temporaneamente non recapitabile, per esempio per temporanea indisponibilità del canale telematico del destinatario.
  • Attestazione di avvenuta trasmissione: Attesta la definitiva impossibilità di recapito del file al destinatario.
  • Notifica di esito: Comunica l’esito della fattura trasmesso dalla PA.
  • Notifica decorrenza termini: Inviata al trasmittente e al destinatario se dopo 15 giorni la PA non ha esitato la fattura.
  • Notifica di scarto esito committente: Segnala che il file non ha superato i controlli.
  • Notifica di scarto: Segnala l’esito non ammissibile o non conforme trasmesso dalla PA.

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