Le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche sono soggette alla normativa in materia di protezione dei dati personali, alla luce anche del GDPR.
Gli adempimenti fiscali di fatturazione degli operatori devono tener conto della particolarità e delicatezza dell’oggetto e delle finalità dei loro trattamenti.
Nelle more dell’individuazione di specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei
confronti di persone fisiche, dopo la proroga per tutto il 2020, si estende all’anno 2021 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al
Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Gli operatori sanitari che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria possono emettere e-fattura mediante SdI con riferimento alle
prestazioni non sanitarie, solo nel caso in cui esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni sullo stato di salute del paziente.
La circolare n. 14 del 17.6.2019 dell’Agenzia delle Entrate e l’articolo 9-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che prevede
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 rimarcano la peculiarità delle
prestazioni sanitarie, per le quali sussiste un divieto di emissione dei documenti in formato elettronico.
A livello fiscale, saranno sufficienti le fatture che i professionisti devono inviare al STS ai fini della compilazione del 730 precompilato.
I professionisti coinvolti sono
sia i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, che gli operatori non sottoposti a questo obbligo.
La norma aveva esteso anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (podologi, fisioterapisti, logopedisti, ecc.), anche per
l’anno 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate
nei confronti delle persone fisiche.
La prima bozza della Legge di Bilancio 2021 estenderebbe la proroga per un altro anno, quindi per tutto il 2021. La soluzione definitiva non è ancora stata trovata e l’ostacolo sta sempre nella difficoltà di assicurare la privacy di chi è oggetto di prestazioni sanitarie, ed evitare che dati sensibili possano transitare dal SdI.
Il legislatore quindi è ancora alla ricerca di “specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche”.
Resta invece confermato l’obbligo di fattura elettronica per quelle prestazioni sanitarie non inviate al Sistema TS
(ad esempio, visite effettuate per conto di compagnie assicurative, aziende, enti, professionisti e altre casistiche di questo genere).
Infine rimane comunque l’obbligo di ricezione e conservazione a norma delle Fatture Elettroniche passive. L’esonero non riguarda,
dunque, il ciclo passivo. In sostanza, le fatture di acquisto emesse dai fornitori dei medici e degli infermieri saranno trasmesse in
modalità telematica al SdI. Così come previsto anche per contribuenti in regime dei minimi e forfetari già esonerati dall’obbligo di
fatturazione elettronica.